Non profit

L’esenzione Iva, si estende anche ai servizi a favore degli extracomunitari

L'attività dell'associazione va considerata esente in base ad una recente interpretazione dell'Agenzia delle Entrate.

di Salvatore Pettinato

Siamo un?associazione che ha lo scopo di facilitare i processi di convivenza tra extracomunitari e popolazione locale. Con un ente pubblico abbiamo stipulato una convenzione per cui l?attività di gestione alloggi è finanziata con presentazione di regolare fattura del servizio svolto. È esente da Iva? Com?è noto, la ratio dell?esenzione Iva riposa su motivi di ordine politico o sociale, là dove i servizi siano meritevoli di una particolare tutela. Nel vostro caso, pur non essendo espressamente prevista dalla norma un?esenzione specifica, la vostra attività può considerarsi esente in virtù di una recente interpretazione dell?Agenzia delle Entrate (risoluz. n. 188/E, 12 giugno 2002) la quale ha affermato che le attività di gestione dei centri temporanei di permanenza per extracomunitari, al pari delle prestazioni degli orfanotrofi, brefotrofi e case di riposo, rientrano nell?ipotesi di esenzione di cui al n. 21 dell?art. 10 del dpr 633/72 (nella locuzione ?e simili?) in quanto oggettivamente ricollegate a finalità assistenziali e poste in essere nei confronti di soggetti disagiati.


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